Statuto dell’Associazione culturale sportivo dilettantistica di promozione sociale denominata “Associazione Il Richiamo”
Art. 1
Denominazione
E’ costituita, ne rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente, l’Associazione, culturale, sportivo dilettantistica, di promozione sociale “Il RICHIAMO”, ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni, conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale e volontariato di cui il D.Lgs. 460/97 e la L.383/2000, che nel prosieguo del presente Statuto è indicata con il termine di Associazione.
L’associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha finalità di carattere culturale, sportivo dilettantistico, sociale e di ricerca etica e morale. L’Associazione ha sede legale in Savignano sul Rubicone (FC) Via Settembrini n.30/A e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, con autonomia amministrativa, patrimoniale e non, in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento delle sede sociale all’interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria.
L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.
Art. 2
Regolamenti
1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per regolamentare al meglio i rapporti associativi o attività.
2. L’associazione aderisce ad un Ente di Promozione sportiva e sociale riconosciuto da ministeri e/o Coni.
Art. 3
Durata
La durata dell’Associazione scade il 31/12/2099 e può essere prorogata alla scadenza con delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci.
Art. 4
Scopi dell’Associazione
L’associazione ha finalità di carattere sociale, civile, sportivo dilettantistico, culturale e di ricerca etica e spirituale per favorire nell’individuo la ricerca della consapevolezza attraverso la conoscenza di sè, il miglioramento delle relazioni umane e la salvaguardia dell’ambiente in cui vive.
L’associazione si propone di favorire lo sviluppo e l’apprendimento socio – educativo attraverso corsi di formazione non formale, informale, extrascolastica, permanente e continua, rivolti alla persona; attivare studi, sperimentazione e divulgazione delle discipline bio naturali, discipline e arti olistiche derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale e occidentale atte a promuovere lo sviluppo della consapevolezza psico-corporea in tutte le età della vita; la costruzione di uno stile di vita rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sè, degli altri esseri umani, degli animali e dell’ambiente circostante. Per il raggiungimento di questi obiettivi l’associazione si propone di attuare: lo studio, la diffusione e la pratica delle Discipline Bio Naturali, Discipline Olistiche per la Salute, Arti Olistiche e Orientali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: Kinesiopatia, kinesiologia, pilates, yoga, shiatsu, olit, naturopatia, ayurveda, riflessologia, pratiche e tecniche energetiche, bioenergetiche, Reiki, Pranoterapia, craniosacrale e tutte le nuove discipline rientranti nelle professioni non regolamentate come da L. 4/2013. L’Associazione promuove il confronto, lo scambio e l’interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso ambito di ricerca, attività collaterali e affini.
Art. 5
Attività
1. Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione realizza le seguenti attività sia presso la propria sede che in altre sedi di volta in volta individuate: attività di promozione sociale, sportive dilettantistiche, formazione, informazione sostenute eventualmente anche da pubblicazioni e periodici e non, seminari intensivi dedicati alla pratica e alle metodiche delle Discipline Bio Naturali.
Discipline Olistiche per la Salute, Arti Olistiche (ayurveda, shiatsu, riflessologia, thai chi, linfodrenaggio, musicoterapia, Reiki, Pranoterapia, craniosacrale); incontri e programmi per favorire il rilassamento e il recupero energetico; seminari, riunioni e iniziative socio culturali, rivolte alle scuole di ogni grado pubbliche e private; progetti creativi, mostre, eventi, in qualsiasi forma artistica ed espressiva compreso l’uso di strumenti multimediali; proiezioni cinematografiche e organizzazione di spettacoli teatrali e musicali; attività di studio, ricerca, sperimentazione e azioni di informazione e formazione.
2. L’Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società, istituzioni pubbliche o private o Enti, che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
3. L’Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale, sociale, ricreativa, sportiva dilettantistica, organizzare iniziative ed eventi; potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei suoi fini.
4. L’Associazione non richiede ai Soci altri adempimenti all’infuori di quelli previsti dalle disposizioni del presente Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione, in coerenza con i fini non patrimoniali dell’Associazione stessa.
5. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
6. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Art. 6
Soci
Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti. Tutti i soci ammessi, aventi la maggiore età, partecipano direttamente all’attività sociale ed hanno diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che quelle straordinarie, ai sensi dell’Art. 148, art. 4 del TUIR.
Per aderire all’Associazione occorre presentare una domanda scritta di ammissione nella quale siano specificate le generalità del socio che si impegna a versare la quota associativa per l’anno in corso con decorrenza gennaio / dicembre di ogni annualità. Il mantenimento della qualifica socio è subordinato al pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla scadenza annuale, qualora il socio non rinnovi l’adesione entro il termine stabilito si considera decaduto.
La domanda di ammissione a un socio per un minore è presentata dal genitore o da chi ne fa le veci.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio direttivo, il cui giudizio sarà adeguatamente motivato, e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei soci.
La quota associativa è intrasmissibile.
I Soci sono tutti definiti ordinari e possiedono tutti i medesimi diritti e doveri.
Art. 7
Decadimento della qualifica di socio
La qualità di socio di perde per:
a) Dimissioni o recesso volontario;
b) Morosità nel pagamento della quota associativa;
c) Espulsione: il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio ha comunque possibilità di appello all’assemblea entro 30 gg. e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
d) Decesso
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
Art. 8
Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’associazione e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonchè le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
2. I soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell’associazione.
3. I soci partecipano alla conduzione delle attività sociali inn modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Essi potranno essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nel prestare la propria opera dell’Associazione nei limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5. I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.
Art. 9
Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
– L’Assemblea dei soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Vice-Presidente;
– Il Collegio dei Probiviri;
– Il Collegio Sindacale.
Art. 10
Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all’anno.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da affiggere in bacheca, almeno 15 gg. prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oppure a mezzo fax, posta elettronica o sito internet, qualora trattasi di argomenti di estrema urgenza.
4. L’Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione in periodi distinti, con almeno 24 ore di differenza.
5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata anche a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
Art. 11
Compiti dell’Assemblea
1. L’Assemblea in sessione ordinaria ha i seguenti compiti:
a) elegge il Presidente dell’Associazione ed i componenti del Consiglio direttivo;
b) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
c) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
d) ratifica l’importo delle quote sociali annuali;
e) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
f) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
g) qualora si rendesse necessario, su proposta del Consiglio direttivo uscente, elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessario per il rinnovo delle cariche sociali e per l’eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
h) delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
2. L’assemblea in sessione straordinaria:
a) delibera le modifiche del presente statuto;
b) delibera lo scioglimento dell’associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
3. L’assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di questi, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario.
4. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Art. 12
Validità dell’Assemblea
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti e da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può portare una delega.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile.
5. L’assemblea straordinaria scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole di 3/4 dei presenti.
6. Le delibere prese dall’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Art. 13
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è comporto da un numero da tre a 7 membri, incluso il Presidente. Il numero dei componenti è deciso dall’Assemblea.
2. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri, il vice-Presidente, e le cariche ai vari consiglieri nominati dall’Assemblea.
3. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perchè provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
4. Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte su indicazione del Presidente del C.D.
6. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Art. 14
Compiti del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
– attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
– compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– redigere e presentare all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
– redigere e presentare all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
– ammettere nuovi soci;
– escludere i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 7 del presente statuto;
– nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico.
2. Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio dei problemi specifici e formulare gli eventuali regolamenti interni da proporre alla delibera assembleare.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15
Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci ed espleta i seguenti compiti e funzioni:
– ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando le quietanze;
– presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
– rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
– convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
– dispone dei fondi sociali.
2. Il Presidente ha il potere della normale gestione ordinaria dell’Associazione. Il Consiglio direttivo gli potrà delegare altri eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, qualora lo ritenga opportuno.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 16
Il Collegio Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è un organo che giudica e delibera sulle controversie interne all’Associazione e si pronuncia su richieste di diffide, sospensioni ed espulsioni. La sanzione da applicare può essere suggerita dall’organo richiedente, tuttavia il Collegio dei Probiviri delibererà con motivazione propria a suo insindacabile giudizio.
Esso è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti designati tra i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori, tra i membri effettivi sarà scelto un Presidente. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Art. 17
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l’organo revisionale dell’Associazione, questo viene nominato se obbligatorio per legge o se viene nominato dall’Assemblea dei Soci. Qualora venga nominato questi deve essere composto da tre membri effettivi e due supplienti designati tra i Soci ordinari. Esso vigila sull’osservanza della Legge, dell’atto costitutivo e dello Statuto ed eventuale regolamento interno, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull’adeguatezza delle strutture organizzative dell’associazione. I membri del Collegio Sindacale assistono all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per determinate delibere di natura tecnica può essere richiesto il proprio parere.
Il Collegio Sindacale rimane in carica tre esercizi e può essere rieleggibile.
Art. 18
Risorse economiche
Le risorse economiche per conseguire gli scopi dell’Associazione e per sostenere le spese di funzionamento dell’Associazione stessa potranno essere costituite da:
a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
a. beni mobili ed immobili;
b. donazioni, lasciti o successioni;
c. avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;
d. da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 19
Bilancio
1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 120 gg dalla chiusura dell’esercizio e non oltre il 30 giugno per i casi di natura eccezionale.
Art. 20
Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione, Ente di Promozione Sportiva o Ente di Promozione Sociale a cui aderisce l’associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Art. 21
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deliberato soltanto dall’assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:
a) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigente.